L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 20 aprile 2001, ha approvato il disegno di legge n. 1147 dal titolo "Norme per il riconoscimento del periodo pre ruolo per il restante personale inquadrato a norma della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 395, pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto Speciale, il successivo 23 aprile 2001. Il provvedimento legislativo in questione, con cui la disciplina dell'art. 39, comma 9 della legge regionale n. 10/2000 viene estesa al personale in servizio presso le aziende unita' sanitarie locali ed ospedaliere nonche' ai dipendenti degli enti sottoposti a vigilanza della regione, si ritiene illegittimo e pertanto assoggettabile al vaglio di codesta Corte per violazione degli artt. 3, 97 e 81, quarto comma della Costituzione nonche' dell'art. 17 lettera b) dello Statuto Speciale. Il legislatore siciliano, richiamando il rinvio operato dall'art. 39, comma 9 della legge regionale n. 10/2000 all'art. 41 del d.P.R. n. 347 del 1983 che riguarda il contratto collettivo del personale dipendente degli enti locali, intende estendere a categorie di personale di altri comparti un istituto specifico, quello del riequilibrio di anzianita' e del relativo salario individuale di anzianita' frutto peraltro di accordi con i rappresentanti sindacali di lavoratori appartenenti a categoria (quella del personale degli enti locali) affatto diversa da oggetto della attuale disposizione. Siffatta estensione di disciplina specifica di un determinato settore della pubblica amministrazione, operata "tout court" nei riguardi di categorie non omogenee di personale e non sorretta da alcuna plausibile motivazione, se non quella generica di eliminare una disparita' di trattamento, configura innanzitutto una violazione dell'art. 17 lett. b) dello statuto speciale che attribuisce alla regione, secondo ormai consolidata giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, una competenza meramente integrativa in materia di personale appartenente al servizio sanitario nazionale (ex plurimis, sentenza Corte costituzionale n. 484/1991), competenza da cui palesemente si esorbita nel momento in cui viene introdotta una nuova e apposita disciplina per determinare una componente del trattamento economico. La norma in questione, inoltre, nell'individuare soltanto alcune categorie di destinatari quali beneficiari della rideterminazione dell'anzianita' di servizio, ingenera ulteriori disparita' di trattamento non solo tra il personale gia' individuato dalla legge regionale 39/1985, giacche' non vengono richiamati tutti gli uffici sede di servizio dei soggetti ivi contemplati, ma anche rispetto alla generalita' dei dipendenti delle aziende del servizio sanitario e degli enti sottoposti a vigilanza della Regione, ai quali non viene estesa la normativa di favore in argomento, causando inevitabili refluenze negative sul buon andamento delle pubbliche amministrazioni interessate. Considerato, altresi', che dall'applicazione della disposizione in questione non potrebbero che derivare nuovi e maggiori oneri finanziari a carico degli enti e delle amministrazioni presso i quali i lavoratori destinatari del beneficio in parola prestano servizio, senza che nella previsione legislativa si faccia alcun riferimento ne' alla quantificazione della spesa ne' tantomeno alle risorse con cui farvi fronte, la stessa e' censurabile per violazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione