L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 20 aprile 2001,
ha  approvato  il  disegno  di legge n. 1147 dal titolo "Norme per il
riconoscimento  del  periodo  pre  ruolo  per  il  restante personale
inquadrato  a  norma  della  legge regionale 25 ottobre 1985, n. 395,
pervenuto  a  questo  Commissariato  dello  Stato, ai sensi e per gli
effetti  dell'art. 28 dello Statuto Speciale, il successivo 23 aprile
2001.
    Il  provvedimento legislativo in questione, con cui la disciplina
dell'art. 39,  comma  9 della legge regionale n. 10/2000 viene estesa
al personale in servizio presso le aziende unita' sanitarie locali ed
ospedaliere  nonche'  ai dipendenti degli enti sottoposti a vigilanza
della  regione,  si  ritiene illegittimo e pertanto assoggettabile al
vaglio di codesta Corte per violazione degli artt. 3, 97 e 81, quarto
comma  della  Costituzione  nonche'  dell'art. 17  lettera  b)  dello
Statuto Speciale.
    Il   legislatore   siciliano,   richiamando   il  rinvio  operato
dall'art. 39,  comma  9  della legge regionale n. 10/2000 all'art. 41
del  d.P.R.  n. 347 del 1983 che riguarda il contratto collettivo del
personale dipendente degli enti locali, intende estendere a categorie
di  personale  di  altri  comparti  un istituto specifico, quello del
riequilibrio  di  anzianita'  e  del  relativo salario individuale di
anzianita'  frutto peraltro di accordi con i rappresentanti sindacali
di  lavoratori  appartenenti  a categoria (quella del personale degli
enti locali) affatto diversa da oggetto della attuale disposizione.
    Siffatta  estensione  di  disciplina  specifica di un determinato
settore  della  pubblica  amministrazione,  operata  "tout court" nei
riguardi  di  categorie  non  omogenee di personale e non sorretta da
alcuna  plausibile  motivazione,  se non quella generica di eliminare
una  disparita' di trattamento, configura innanzitutto una violazione
dell'art. 17  lett.  b)  dello  statuto speciale che attribuisce alla
regione,  secondo  ormai consolidata giurisprudenza di codesta ecc.ma
Corte,  una  competenza meramente integrativa in materia di personale
appartenente  al  servizio sanitario nazionale (ex plurimis, sentenza
Corte  costituzionale  n. 484/1991), competenza da cui palesemente si
esorbita  nel  momento  in  cui viene introdotta una nuova e apposita
disciplina per determinare una componente del trattamento economico.
    La  norma in questione, inoltre, nell'individuare soltanto alcune
categorie  di  destinatari  quali  beneficiari della rideterminazione
dell'anzianita'   di   servizio,  ingenera  ulteriori  disparita'  di
trattamento  non  solo  tra il personale gia' individuato dalla legge
regionale  39/1985,  giacche' non vengono richiamati tutti gli uffici
sede di servizio dei soggetti ivi contemplati, ma anche rispetto alla
generalita'  dei  dipendenti  delle  aziende del servizio sanitario e
degli  enti  sottoposti a vigilanza della Regione, ai quali non viene
estesa  la  normativa  di  favore  in argomento, causando inevitabili
refluenze negative sul buon andamento delle pubbliche amministrazioni
interessate.
    Considerato,  altresi',  che dall'applicazione della disposizione
in  questione  non  potrebbero  che  derivare  nuovi e maggiori oneri
finanziari a carico degli enti e delle amministrazioni presso i quali
i  lavoratori  destinatari del beneficio in parola prestano servizio,
senza  che  nella  previsione legislativa si faccia alcun riferimento
ne'  alla  quantificazione della spesa ne' tantomeno alle risorse con
cui   farvi   fronte,   la   stessa  e'  censurabile  per  violazione
dell'art. 81, quarto comma della Costituzione